Bonus Ricerca e Sviluppo: cos'è?

08/04/19

Credito di imposta per ricerca e sviluppo. Un’opportunità da non perdere per pagare meno tasse e creare liquidità per lo sviluppo e la crescita della tua impresa
D.L. 145/2013 – Scadenza: 31-12-2020 È ormai operativa dal 2015 la normativa che consente alle imprese di qualsiasi forma giuridica, settore economico e regime contabile, di recuperare tramite credito d’imposta fino al 50% delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta viene concesso grazie al Bonus Ricerca e Sviluppo 2019, introdotto nel 2013 dal decreto Destinazione Italia (articolo 3 del DI 145/2013) successivamente modificato e riscritto dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014).  
MA COS’È IL BONUS RICERCA E SVILUPPO? COME FUNZIONA? A CHI SPETTA? QUALI SONO LE ATTIVITÀ E LE SPESE AMMISSIBILI? E IN COSA CONSISTE IN TERMINI DI RITORNO FISCALE? Cos’è Il Bonus Ricerca e Sviluppo è un’agevolazione fiscale che spetta a tutte le imprese e società di qualsiasi forma giuridica che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Beneficiari L’agevolazione viene concessa tramite credito d’imposta ed concessa a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza alcun limite in relazione a forma giuridica, settore produttivo (anche agricoltura), dimensioni (es. in termini di fatturato) e regime contabile. Nello specifico, Il bonus ricerca e sviluppo 2019 spetta ai seguenti soggetti beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione (sia PMI che Grandi Imprese)
Consorzi e Reti di Impresa (con personalità giuridica)
Imprese agricole
Enti non commerciali
Grazie alla legge di Bilancio 2017, il bonus sviluppo e ricerca spetta ora anche alle imprese non residenti ma con stabili organizzazioni in Italia, in caso di stipula dei contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati white list, con i quali è possibile lo scambio di informazioni. Al contrario, invece, non può essere applicata a:
Soggetti con redditi di lavoro autonomo
Soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica
Imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti
Imprese non commerciali (per attività istituzionale)
PER SAPERE DI PIÙ SUL BONUS RICERCA E SVILUPPO, LEGGI L’ARTICOLO “BONUS RICERCA E SVILUPPO: LE NOVITÀ 2020
L’agevolazione viene concessa tramite credito d’imposta ed concessa a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza alcun limite in relazione a forma giuridica, settore produttivo (anche agricoltura), dimensioni (es. in termini di fatturato) e regime contabile. Nello specifico, Il bonus ricerca e sviluppo 2019 spetta ai seguenti soggetti beneficiari: Imprese di qualsiasi dimensione (sia PMI che Grandi Imprese) Consorzi e Reti di Impresa (con personalità giuridica)
Imprese agricole
Enti non commerciali
Grazie alla legge di Bilancio 2017, il bonus sviluppo e ricerca spetta ora anche alle imprese non residenti ma con stabili organizzazioni in Italia, in caso di stipula dei contratti con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati white list, con i quali è possibile lo scambio di informazioni. Al contrario, invece, non può essere applicata a:
Soggetti con redditi di lavoro autonomo
Soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica
Imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da imprese residenti
Imprese non commerciali (per attività istituzionale)
Attività Agevolabili dal bonus Ricerca e Sviluppo
Sono contemplate come agevolabili, le seguenti attività:
1. Lavori sperimentali o teorici svolti
2. Ricerca pianificata o indagini critiche
3. Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
4. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi
Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Spese e investimenti agevolabili
Sono recuperabili e quindi contemplate come agevolabili, le spese sostenute in relazione a:
1. Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
2. Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese
3. Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio
4. Competenze tecniche e privative industriali
Altri costi Spese per certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione, solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale. Tali spese di certificazione si aggiungono al credito di imposta spettante per il 100% del loro valore. PS: Per un approfondimento, leggi il nostro articolo del 09/05/2019.
Bonus Ricerca e Sviluppo: come si applica?
Il bonus ricerca e sviluppo 2019 consiste nella possibilità per le imprese che investono negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 in ricerca e dello sviluppo, di accedere a un credito d’imposta pari fino al 50% delle spese sostenute, per un massimo di 20 milioni di euro. L’abbuono viene calcolato sulla spesa incrementale complessiva, ossia la differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015 (quindi 2012-2014). Il bonus è compensabile in F24 l’anno successivo (IVA, IRPEF, contributi, ecc.) e poiché non rientra negli aiuti di stato, può essere cumulato con altre misure agevolative. Il beneficio è riconosciuto a ciascun beneficiario, per ogni anno, fino all’importo massimo di €5.000,00 di euro, a patto che la spesa per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia per ciascun anno di imposta di almeno € 30.000,00. Per le nuove imprese che hanno aperto l’attività da meno di 3 anni, il calcolo della media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, ai fini di riconoscimento del bonus fiscale, è quella relativa alle spese effettuate a partire dal periodo di imposta in cui sono ste costituite.
Condizioni per l’accesso
Per accedere al credito d’imposta è necessario: • Investire un minimo di € 30.000,00. • Produrre documentazione delle spese sostenute che sarà verificata e certificata da un revisore contabile.
Il credito d’imposta deve poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi. Le modalità di riconoscimento sono sancite dal comma 1, articolo 3, del DI 145/2013 e confermate dall’articolo 5 del DM del 27 maggio 2015.
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